Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 7
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a soggetti specializzati nel settore economico-finanziario l'incarico di revisione annuale del rating di controparte nonché del rating sul merito di credito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.8.1.1638 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con la denominazione <<Spese per la revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>> alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - rubrica n. 8 - spese correnti - con riferimento al capitolo 5000 (1.1.142.1.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 8 - Servizio finanziario - con la denominazione <<Spese per l'affidamento a specialisti esterni dell'incarico di revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>>.
3. La Giunta regionale può autorizzare aperture di credito a favore di un funzionario delegato dall'Amministrazione regionale, al fine di sostenere le spese per l'affidamento dell'incarico di cui al comma 1.
4. Nella tabella G approvata con l'articolo 8, comma 71, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), relativamente all'unità previsionale di base 52.3.63.1.1626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, dai riferimenti normativi del capitolo 8521 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono soppresse le parole <<art. 26, comma 5>>.
5. Nella tabella G, approvata con l'articolo 8, comma 71, della legge regionale 1/2003, relativamente all'unità previsionale di base 52.3.43.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, tra i riferimenti normativi del capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono aggiunte, in fine, le parole <<art. 26, comma 5, legge regionale 22 aprile 2002, n. 12>>.
6. Nel testo dell'articolo 32, comma 6, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole <<unità previsionale di base 3.7.720>> sono sostituite dalle parole <<unità previsionale di base 3.6.420>>.
7. Nel testo dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole <<prestare garanzie>> sono aggiunte le parole <<e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere ai sensi del comma 12>>.
8. Le spese derivanti dalle garanzie autorizzate dall'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003.
9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 1545, 1546 e 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e all'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci sopra citati, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Al fine di garantire il tempestivo assolvimento delle eventuali obbligazioni discendenti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, l'Amministrazione regionale, nella predisposizione del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 e dei bilanci per gli anni seguenti sino al 2009, provvederà ad iscrivere sui capitoli di cui al comma 9 risorse sufficienti al pagamento degli importi eventualmente dovuti di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7.
11. In via transitoria e fino all'approvazione del Piano triennale previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), della stessa legge regionale, per l'anno 2003 i soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero previsti dallo stesso sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
12. Per le finalità di cui al comma 11, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo.
13. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell'ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), come modificato dall'articolo 7, comma 27, della legge regionale 23/2002, all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/1999, come modificato dall'articolo 15, comma 9, della legge regionale 13/2000, le parole <<30 giugno 2002>> sono sostituite dalle parole <<31 dicembre 2005>>.
14. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), e il comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati.
15. La delibera consiliare prevista dall'articolo 1, comma 23 bis, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), ai fini della concessione in comodato d'uso, deve essere corredata degli impegni contabili di spesa relativi agli interventi da attuare in base ad apposito programma approvato con la delibera medesima.
20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'unità previsionale di base 11.3.61.1.1048 è classificata tra le <<spese di investimento>> e il codice è sostituito con il seguente: <<11.3.61.2.1048>>.
22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 10 da art. 7, comma 53, L. R. 1/2004
2 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2004
3 Derogata la disciplina del comma 17 da art. 14, comma 57, L. R. 11/2009
4 Derogata la disciplina del comma 17 da art. 9, comma 4, L. R. 9/2013
5 Derogata la disciplina del comma 17 da art. 28, comma 3, L. R. 13/2014
6 Comma 17 abrogato da art. 10, comma 23, lettera b), L. R. 14/2016