Legge regionale 12 agosto 2003 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

CAPO II

Determinazione delle indennita_ spettanti al Presidente del Consiglio regionale, alPresidente della Regione e agli assessori regionali

Art. 3

(Indennità di carica)

1. Nelle more della revisione dello Statuto regionale di autonomia, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al 60 per cento dell'indennità mensile di presenza fissata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri) e successive modifiche.

(1)(2)

2. All'assessore designato a sostituire il Presidente della Regione ed agli altri assessori è attribuita mensilmente una indennità di carica pari, per il primo, all'85 per cento e, per gli altri, al 70 per cento di quella spettante al Presidente.

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Parole sostituite al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 4

(Adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio regionale)

1. Agli assessori è altresì attribuita, per tutta la durata della loro carica, una indennità mensile, aggiuntiva a quella dell'articolo 3, pari a quella fissata dall'articolo 2 della legge regionale 2/1964.

(1)

2. Sull'indennità di cui al comma 1 sono disposte le trattenute obbligatorie previste a carico dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nelle misure ivi indicate.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 5

(Rimborso forfetario)

1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche. A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981.

(2)(3)

2.

( ABROGATO )

(1)(4)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 6

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 3/2014

Art. 7

(Assegno vitalizio)

(1)(5)(6)(7)(8)

1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.

2. Per la determinazione della misura dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.

(2)

3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta dell'assessore che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

(3)

5. Qualora durante la permanenza in carica l'assessore divenga inabile al lavoro in modo permanente e totale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 38/1995. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare la polizza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1981 per gli assessori.

(4)

6. All'assessore che abbia versato i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della presente legge.

7. L'assessore che sia cessato dalla carica prima della fine della legislatura può esercitare, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 e secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 38/1995, la facoltà ivi prevista per i consiglieri regionali; la domanda va presentata al Presidente della Regione.

8. Per la decorrenza dell'assegno vitalizio trovano applicazione le norme di cui all'articolo 13 della legge regionale 38/1995.

Note:

Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011

Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011

Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011

Parole soppresse al comma 5 da art. 17, comma 14, lettera c), L. R. 18/2011

Si vedano anche le integrazioni di cui all'art. 17, commi da 6 bis a 6 quater, della L.R. 18/2011, come introdotte dalle LL.RR. 27/2012 e 10/2013.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 2/2015 , a decorrere dall' 1 marzo 2015, come stabilito all'art. 12 della medesima L.R. 2/2015.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015

Art. 8

(Sospensione dell'assegno vitalizio)

1. Qualora l'assessore cessato dalla carica venga nuovamente nominato componente della Giunta regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata della carica. Alla cessazione della stessa, l'assegno viene ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad un Consiglio regionale o venga nominato assessore di un'altra Regione o componente del Governo nazionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati o della nuova carica.

(1)

3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare l'avvenuta elezione o nomina di cui al comma 2.

(2)

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale è analogamente sospesa in caso di nomina del titolare ad assessore regionale.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/2015

Parole soppresse al comma 3 da art. 11, comma 7, L. R. 14/2023

Art. 9

(Cumulo di assegni vitalizi)

(1)

1. Qualora il diritto all'assegno vitalizio venga maturato sia in relazione alla carica di assessore regionale che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dall'articolo 8 della legge regionale 38/1995 in relazione agli anni complessivi di contribuzione.

2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al bilancio del Consiglio regionale.

2 bis. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 38/1995. In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 38/1995 per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione.

(2)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 12/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 15, L. R. 18/2011

Comma 2 bis interpretato da art. 12, comma 2, L. R. 28/2018 , successivamente all'entrata in vigore della L.R. 2/2015.

Art. 10

(Adeguamento dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio viene adeguato periodicamente secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 38/1995. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

(Quota dell'assegno vitalizio)

1. In caso di morte dell'assessore trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 38/1995.

Art. 11 bis

(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

(1)

1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

Note:

Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 12

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni nominati assessori regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata della carica.

2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di nomina ad assessore regionale. La Segreteria generale della Presidenza della Regione ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di nomina ad assessore e perdono effetto dalla data in cui l'assessore cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza.

Art. 13

(Opzione sul trattamento economico)

1. Gli assessori in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 possono optare, in alternativa alle indennità di cui agli articoli 3 e 4, per una indennità equivalente al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a corrispondere all'assessore, in luogo delle indennità di cui agli articoli 3 e 4, una indennità di importo complessivamente equivalente a quello del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente della Regione. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente della Regione. Se è avvenuta all'atto della nomina, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

4. Le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 4 sono operate solo sulla quota di indennità equivalente a quella ivi stabilita.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 15

(Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori)

1. Agli assessori si applicano, ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale, le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche.

2. Per gli assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 41/1983 è fissato in trenta giorni da tale data.

3. Le competenze rispettivamente attribuite dalla legge regionale 41/1983 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 41/1983, si applicano anche agli assessori che, eletti consiglieri regionali, si siano dimessi da tale carica per assumere quella di assessore. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Presidente della Regione che le inoltra al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.

Art. 16

(Divieto di cumulo)

1. Il trattamento indennitario degli assessori non è cumulabile con le indennità connesse con la carica di consigliere regionale.