Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.
CAPO III
 Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione
del Consiglio regionale
Art. 17
 (Dotazione e supporti ai gruppi consiliari e ai loro appartenenti nonché ai Presidenti delle Commissioni consiliari)
2. All'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come modificato dall'articolo 9, comma 72, della legge regionale 3/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al termine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: <<Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.>>;
b) al sesto comma, dopo le parole <<attività istituzionale>> sono aggiunte le parole <<o al rapporto fra eletto ed elettori>>.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1980, la parola <<quindici>> è sostituita dalla parola <<quattro>> in tutte le ricorrenze.
Note:
1 Abrogate le lettere c) e d) del comma 4 per effetto dell'abrogazione del comma 3 e della soppressione del primo periodo del comma 4 bis dell'art. 9, L.R. 8/2000, operate, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
2 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
3 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 16/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 2 bis della L.R. 8/2000.
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.