Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.
CAPO II
 Determinazione delle indennita_ spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al
Presidente della Regione e agli assessori regionali
Art. 3
 (Indennità di carica)
1. Nelle more della revisione dello Statuto regionale di autonomia, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al 60 per cento dell'indennità mensile di presenza fissata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri) e successive modifiche.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 5
 (Rimborso forfetario)
1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche. A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
4 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 3/2014
Art. 7
1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
Note:
1 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 17, comma 14, lettera c), L. R. 18/2011
5 Si vedano anche le integrazioni di cui all'art. 17, commi da 6 bis a 6 quater, della L.R. 18/2011, come introdotte dalle LL.RR. 27/2012 e 10/2013.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 2/2015 , a decorrere dall' 1 marzo 2015, come stabilito all'art. 12 della medesima L.R. 2/2015.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015
Art. 11 bis
1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 15
 (Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori)
1. Agli assessori si applicano, ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale, le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche.
3. Le competenze rispettivamente attribuite dalla legge regionale 41/1983 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 41/1983, si applicano anche agli assessori che, eletti consiglieri regionali, si siano dimessi da tale carica per assumere quella di assessore. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Presidente della Regione che le inoltra al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.