Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.
Art. 7
1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
Note:
1 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 17, comma 14, lettera c), L. R. 18/2011
5 Si vedano anche le integrazioni di cui all'art. 17, commi da 6 bis a 6 quater, della L.R. 18/2011, come introdotte dalle LL.RR. 27/2012 e 10/2013.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 2/2015 , a decorrere dall' 1 marzo 2015, come stabilito all'art. 12 della medesima L.R. 2/2015.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015