Art. 7
1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta dell'assessore che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.
5. Qualora durante la permanenza in carica l'assessore divenga inabile al lavoro in modo permanente e totale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della
legge regionale 38/1995. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare la polizza di cui all'
articolo 7 della legge regionale 21/1981 per gli assessori.
6. All'assessore che abbia versato i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed in quanto compatibili, le norme contenute nell'
articolo 11 della legge regionale 38/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della presente legge.
7. L'assessore che sia cessato dalla carica prima della fine della legislatura può esercitare, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 e secondo le modalità di cui all'
articolo 12 della legge regionale 38/1995, la facoltà ivi prevista per i consiglieri regionali; la domanda va presentata al Presidente della Regione.
Note:
1 Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 17, comma 14, lettera c), L. R. 18/2011
5 Si vedano anche le integrazioni di cui all'art. 17, commi da 6 bis a 6 quater, della L.R. 18/2011, come introdotte dalle LL.RR. 27/2012 e 10/2013.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 2/2015 , a decorrere dall' 1 marzo 2015, come stabilito all'art. 12 della medesima L.R. 2/2015.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015