Art. 4
(Adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio regionale)
1. Agli assessori è altresì attribuita, per tutta la durata della loro carica, una indennità mensile, aggiuntiva a quella dell'articolo 3, pari a quella fissata dall'
articolo 2 della legge regionale 2/1964.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.