Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.
Art. 3
 (Indennità di carica)
1. Nelle more della revisione dello Statuto regionale di autonomia, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al 60 per cento dell'indennità mensile di presenza fissata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri) e successive modifiche.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.