Art. 13
(Opzione sul trattamento economico)
1. Gli assessori in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 possono optare, in alternativa alle indennità di cui agli articoli 3 e 4, per una indennità equivalente al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a corrispondere all'assessore, in luogo delle indennità di cui agli articoli 3 e 4, una indennità di importo complessivamente equivalente a quello del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente della Regione. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente della Regione. Se è avvenuta all'atto della nomina, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.
4. Le trattenute obbligatorie di cui all'articolo 4 sono operate solo sulla quota di indennità equivalente a quella ivi stabilita.