Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.
Art. 10
(Adeguamento dell'assegno vitalizio)
1. L'assegno vitalizio viene adeguato periodicamente secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 38/1995. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione della Giunta regionale.