1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'
articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini <<assessore effettivo>> o <<assessore supplente>> essi devono intendersi come <<assessore>>.