Art. 9
(Cumulo di assegni vitalizi)
1. Qualora il diritto all'assegno vitalizio venga maturato sia in relazione alla carica di assessore regionale che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dall'
articolo 8 della legge regionale 38/1995 in relazione agli anni complessivi di contribuzione.
2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al bilancio del Consiglio regionale.
2 bis. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all'
articolo 7, comma 4, della legge regionale 38/1995. In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della
legge regionale 38/1995 per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 12/2010
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 15, L. R. 18/2011
3 Comma 2 bis interpretato da art. 12, comma 2, L. R. 28/2018 , successivamente all'entrata in vigore della L.R. 2/2015.