Legge regionale 30 aprile 2003 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

Art. 17

(Disposizioni modificative in materia di interventi a favore delle aree alluvionate della regione e di protezione civile)

1. All'articolo 2 (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera b), dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;

b) al comma 7, le parole <<e privati>> sono soppresse; dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Le domande di contributo già presentate alla Direzione regionale della protezione civile dai privati ai sensi del comma 5, lettera b), sono trasmesse dalla stessa Direzione ai Comuni competenti per l'istruttoria, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003, pubblicato nel BUR n. 5 del 29 gennaio 2003. Le domande sono istruite dai Comuni, anche se pervenute ai Comuni stessi oltre il termine previsto dallo stesso decreto del Presidente della Regione.>>;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le ordinanze ministeriali adottate, ai sensi dell'articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con riferimento agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002.>>;

e) il comma 11 è abrogato.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), nella unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 nella denominazione del capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico alla unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua nell'area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.>>.