Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
CAPO II
 Disposizioni concernenti il settore dei servizi sociali
Art. 8
 (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)
1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a fornire, direttamente e gratuitamente, ai soggetti già sottoposti al "Multitrattamento Di Bella" e aventi titolo ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 20 novembre 1998 e del decreto del Ministro della sanità del 24 febbraio 2000, i farmaci di cui ai protocolli di riferimento approvati dalla Commissione medica oncologica nazionale, nonché gli ulteriori farmaci ritenuti indispensabili al multitrattamento stesso.
2. Il medico prescrittore dei farmaci ritenuti indispensabili rilascia la relativa prescrizione debitamente motivata, attenendosi altresì a tutte le disposizioni vigenti in tema di impiego dei medicinali per indicazioni diverse da quelle autorizzate.
3. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole: <<del Bangladesh>> sono inserite le seguenti: <<e del Pakistan>>.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli enti che, già enti pubblici, si sono trasformati in enti di diritto privato successivamente alla concessione di contributi regionali destinati all'esecuzione di opere pubbliche, sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.
14. All'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 51/1993, il comma 2 è abrogato.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) contributi annui costanti per un periodo non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di strutture per anziani, disposta dall'Amministrazione regionale.
20. I contributi di cui al comma 19 sono concessi in via prioritaria per la realizzazione di progetti che prevedono la compartecipazione economica tra Comuni, IPAB ed enti privati senza finalità di lucro.
23. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 202.000 euro annui, con l'onere di 606.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4830 (2.1.232.5.08.07) che si istituisce, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni e IPAB per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni>> e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2012 a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
24. All'onere derivante dal comma 23 si fa fronte mediante riduzione di 202.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012, del limite d'impegno decennale di 500.000 euro autorizzato, a decorrere dall'anno 2003, dall'articolo 4, comma 66, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 606.000 euro, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005. La riduzione relativa alle annualità dal 2006 al 2012 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
26. Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), nonché i livelli qualitativi raggiunti dagli stessi, i contributi di cui all'articolo 20 della medesima legge regionale, da attribuire a ciascun soggetto gestore per l'anno 2003, non possono essere inferiori a quelli concessi nell'esercizio finanziario 2002.
Note:
1 Comma 7 sostituito da art. 3, comma 16, L. R. 14/2003
2 Comma 25 abrogato da art. 3, comma 127, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
3 Comma 10 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2003.
4 Comma 11 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2003.
5 Comma 12 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2003.
6 Comma 13 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2003.
7 Comma 6 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
8 Comma 7 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
9 Comma 27 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 67, L.R. 3/2002.
10 Comma 15 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
11 Comma 16 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
12 Comma 17 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
13 Comma 18 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
14 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 10
 (Disposizioni modificative in materia di sport e tempo libero)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), come da ultimo modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 9/1999, dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/1990 e integrato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23/1993, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 950.000 euro annui, con l'onere di 1.900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6137 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante revoca dei due limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, autorizzati, a decorrere dall'anno 2004, dall'articolo 32, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.900.000 euro, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005. La revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
Art. 11
 (Disposizioni modificative in materia di corregionali all'estero)
1. In via transitoria e fino all'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono confermati per l'anno 2003 i progetti d'intervento relativi ai programmi annuali 2000, 2001 e 2002, con riferimento all'articolo 3 della legge regionale 7/2002 medesima.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2002, le parole: <<venti rappresentanti effettivi e venti supplenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventidue rappresentanti effettivi e ventidue supplenti>>.
6. La Regione è autorizzata a conferire a fondi comuni costituiti con il concorso delle Regioni, delle Province Autonome e dello Stato, la quota destinata a favore degli italiani all'estero, residenti nei Paesi colpiti da crisi economiche o comunque bisognosi di interventi di solidarietà.
7. L'onere di cui al comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. In relazione al disposto dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge regionale 1/2003, nella denominazione del capitolo 5579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sono aggiunte, in fine, le parole: <<e per i rimpatriati>>.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2004 , con effetto dall'1/1/2004.
2 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 8, L.R. 7/2002.