Art. 9
(Disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e minoritarie)
4. Č fatta salva, a tutti gli effetti, l'attivitā svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, ai sensi della
legge regionale 15/1996 e successive modificazioni.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, lettera r), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.