Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 23
 (Disposizioni in materia di commercio e turismo)
8. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l'abrogato articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2002, anche nelle ipotesi in cui il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, adottato con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche), sia stato successivamente modificato o riadottato anche con modifiche dallo stesso Comune. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già conclusi negativamente per non applicabilità della deroga di cui all'articolo 114 della legge regionale 13/1998.
10. I progetti mirati all'incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003, finanziati ai sensi dell'articolo 7, comma 114, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere completati entro il 31 dicembre 2003. A tal fine i beneficiari devono presentare istanza motivata di proroga alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
15.
L'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 18/2003 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 ter, c. 6, L.R. 8/1999.
2 Comma 6 abrogato da art. 33, comma 6, L. R. 18/2003
3 Comma 17 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 18/2003
4 Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
5 Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
6 Comma 3 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
7 Comma 5 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
8 Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
9 Comma 12 abrogato da art. 30, comma 1, lettera vv), L. R. 10/2012
10 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art.52, c. 3 quater, L.R. 18/1996, con effetto dall'1/1/2016.
11 Comma 13 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
12 Comma 14 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016