Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 20
 (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia)
1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 (Norme per l'attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984), le lettere d) ed e) sono abrogate.
3. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 70/1983, le parole <<situate nei territori di cui all'articolo 1, primo comma, della legge stessa>> sono sostituite dalle parole <<situate nel territorio regionale>>.
4. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, come sostituito dall'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 70/1983, le parole <<di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono>> sono sostituite dalle parole <<di cui all'articolo 1,>> e le parole <<- ancorché provenienti dalla dotazione del fondo ->> sono soppresse.
5. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, dopo le parole <<I prestiti e i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti>> sono inserite le parole <<, qualora ne ricorrano i presupposti,>>.
6.
L'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 (Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell'agricoltura), è sostituito dal seguente:

8.
Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 13/2000, è sostituito dal seguente:
<<4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto potrà raggiungere:
a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;
b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;
c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.>>.

10. In relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2000, come modificato dal comma 9, nella unità previsionale di base 11.1.61.2.463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 nella denominazione del capitolo 7001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi le parole <<Contributi ai Comitati di gestione degli Enti locali>> sono sostituite con le parole:<<Contributi a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali>>.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2000, come modificato dal comma 9, fanno carico alla unità previsionale di base 11.1.61.2.463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 7001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola o dei professionisti delegati dai beneficiari>> sono sostituite dalle parole <<e i soggetti a ciò abilitati>>.
17. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e dall'articolo 6, sesto comma, della legge regionale 70/1983, è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6556 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13 (Provvedimenti per le produzioni vitivinicole), dall'articolo 51, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 n. C(2000) 2902 DEF (recante l'approvazione del Piano di sviluppo rurale) e successive modifiche, dall'articolo 7, comma 90, lettera a), della legge regionale 1/2003, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.4.61.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 48, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzata la spesa di 164.143,93 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. All'onere complessivo di 4.714.143,93 euro per l'anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte rispettivamente dai commi 17, 18, 19, 20 e 21 si fa fronte con l'entrata di cui al comma 23.
23. In relazione all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), ai fini dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative ad essa conferite con l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 143/1997, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è iscritto lo stanziamento di 4.714.143,93 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1540, con riferimento al capitolo 1577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Rimborso dallo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143>>.
29. È sempre consentito l'accesso alle acque pubbliche per la vigilanza e le operazioni di monitoraggio delle acque, nonché per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto o alle attività di acquacoltura.
30. Nell'ambito dei comprensori dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, l'accesso dei pescatori alle sponde dei canali e dei corsi d'acqua consortili avviene utilizzando anche la servitù di banchina costituita ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 (Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica), e dell'articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzioni degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).
Note:
1 Comma 13 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
2 Comma 14 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
3 Comma 24 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
4 Comma 25 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
5 Comma 26 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
6 Comma 27 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
7 Comma 31 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8 Comma 7 abrogato da art. 22, comma 1, lettera i), L. R. 6/2010
9 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.