Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 19
 (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche")
1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 ( L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002) e 14 marzo 2003, n. 11 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera 131/2002) e nelle more dell'istituzione delle Autorità d'ambito previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per il parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", le Amministrazioni provinciali stabiliscono, nell'arco temporale 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento, da applicarsi sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili e industriali; l'aumento tariffario non può eccedere la misura del 5 per cento annuo.
3. I soggetti gestori sono tenuti ad applicare e riscuotere, secondo la procedura vigente, gli aumenti tariffari di cui al comma 1; le somme riscosse sono fatte confluire in appositi fondi provinciali vincolati per le finalità di cui al comma 2, gestiti d'intesa con i Comuni interessati.
4. L'aumento tariffario di cui al comma 1 si applica anche alle gestioni in economia.
5. Sono confermati gli aumenti tariffari eventualmente già determinati per le finalità di cui al comma 1.
7. Modifiche e aggiornamenti dell'arco temporale e dei limiti degli incrementi tariffari di cui al comma 1 verranno adottati con decreto del Presidente della Regione, su conforme previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ad eventuali successive deliberazioni CIPE in materia.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 33, L. R. 1/2004
2 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 11/2004