Art. 18
(Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento e di attivitą estrattive)
2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'
articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunitą europea, delle disposizioni dell'
articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 25/2005
2 Comma 6 abrogato da art. 39, comma 1, lettera o), L. R. 12/2016
3 Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017
4 Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera y), L. R. 34/2017