Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 17
 (Disposizioni modificative in materia di interventi a favore delle aree alluvionate della regione e di protezione civile)
1. All'articolo 2 (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, lettera b), dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;
b) al comma 7, le parole <<e privati>> sono soppresse; dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>;
e) il comma 11 è abrogato.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), nella unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 nella denominazione del capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola <<infrastrutture>> è aggiunta la parola <<pubbliche>> e dopo la parola <<edifici>> è aggiunta la parola <<pubblici>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico alla unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4.
All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: