Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 16
 (Disposizioni modificative in materia di viabilitą e trasporti)
2. Gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone), sono abrogati.
4. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), le parole <<enti, compresi i Comuni e i loro Consorzi, societą, associazioni, istituzioni e ditte private>> sono sostituite dalle parole <<enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro>>.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 136, L. R. 1/2004 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 72/1979, a decorrere dall'1/5/2004.
2 Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 22/1985.
4 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 22/1985.
5 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 22/1985.