Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 15
 (Disposizioni modificative in materia di urbanistica)
3.
All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/1992, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.>>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 21/2015
3 Comma 1 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 26 bis, L.R. 13/2000.