Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Art. 12
 (Disposizioni modificative in materia di edilizia residenziale pubblica, di energia, di ricostruzione e di Consorzi di bonifica)
1. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) la lettera v) è sostituita dalla seguente:
<<v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 9/1999 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa);>>.

5. All'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), come modificato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo <<. Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante>>.
7. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2005.
8. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 7 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2005.
9. I commi 1 e 2 dell'articolo 139 (Ulteriori norme di intervento nelle zone terremotate del Friuli), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono abrogati.
10. All'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1997 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 80, della legge regionale 4/2001, ai commi 1 e 4, le parole <<31 dicembre 2002>> sono sostituite dalle parole <<30 giugno 2004>>.
12.
All'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica), dopo il comma 6 vengono aggiunti i seguenti commi:
<<6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall'articolo 8 della presente legge, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, utilizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.
6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.>>.

14. All'articolo 14, comma 10, primo periodo, della legge regionale 28/2002, dopo la parola <<contribuenza>> sono aggiunte le parole <<relativa agli immobili censiti nel catasto terreni>>.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 17, comma 7, L. R. 15/2004
2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
4 Comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.