<<2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati, un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare a tale attività un'unica zona della riserva idonea e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio di cui all'
articolo 17, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al
comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.>>.