Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/04/2008

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 17/2006
CAPO I
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 17/2006
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 17/2006
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 17/2006
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 17/2006
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 17/2006
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 17/2006
CAPO II
 Modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia
Art. 7
 (Modifiche alla legge regionale 34/1981 concernente norme per la tutela della natura)
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
2 Comma 1 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 e 98, comma 3, della medesima L.R. 9/2007.
3 Comma 2 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4 Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5 Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6 Comma 6 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
7 Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione del comma 1, a seguito dell'entrata in vigore, dal 2 aprile 2009, del DPReg 74/2009 (Regolamento sulla flora e fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale).
Art. 9
 (Modifica alla legge regionale 56/1986 concernente norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne)
1. Al settimo e all'ottavo comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), come modificato dall'articolo 43, comma 9, della legge regionale 30/1999, le parole <<dei Distretti venatori competenti per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale>>.
Art. 10
 (Modifiche alla legge regionale 14/1987 concernente la disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica)
1. All'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo e il terzo periodo del comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 24/1996, sono sostituiti dai seguenti: <<Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<<2. I cacciatori devono scegliere di praticare in via alternativa la caccia agli ungulati in forma tradizionale o in forma selettiva ed esercitare la sola forma di caccia prescelta a tutte le specie di ungulati cacciabili in un unico territorio della riserva di caccia di appartenenza con l'eccezione del camoscio, muflone e daino, che sono cacciabili solo di selezione da tutti i cacciatori. La richiesta deve essere effettuata entro il 31 marzo.>>.

Art. 11
 (Modifica alla legge regionale 15/1991 concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale)
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come sostituito dall'articolo 75, comma 4, della legge regionale 42/1996, dopo le parole <<gestione delle riserve di caccia>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'esercizio dell'attività venatoria>>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 12
 (Modifica alla legge regionale 21/1993 concernente norme integrative e modificative in materia venatoria)
Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 24/1996 concernente norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) è aggiunto il seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) sono soppresse le parole <<germano reale (Anas platyrhyncos),>>;
b) alla lettera e), dopo le parole <<codone (Anas acuta),>> sono aggiunte le seguenti: <<germano reale (Anas platyrhyncos),>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 la parola <<due>> è sostituita dalla seguente: <<tre>>.
4. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996, dopo le parole <<legge 157/1992>> sono aggiunte le seguenti: <<fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima>>.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 15
 (Modifiche alla legge regionale 26/2002 concernente norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), dopo le parole <<Provincia competente,>> è aggiunta la seguente: <<non>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2002 dopo le parole <<animali appartenenti alla specie>> è aggiunta la seguente: <<protette>>.
3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26/2002 dopo le parole <<tre anni>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché a enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente in possesso di autorizzazione provinciale all'attività di tassidermia>>.
Art. 16
 (Modifica alla legge regionale 27/2002 concernente norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), dopo le parole <<le associazioni ornitologiche,>> sono aggiunte le seguenti: <<per assumere la gestione di cui all'articolo 2, comma 5, ovvero>>.
Art. 17
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 14, comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.6.23.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3162 (1.1.162.2.08.14) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione <<Contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente pro tempore del distretto venatorio per le spese di segreteria del distretto>> e con lo stanziamento complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.
2. All'onere complessivo di 120.000 euro derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.23.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4258 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
3. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 34/1981, come modificato dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 52.000 euro, suddivisa in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.1212, che si istituisce a decorrere dall'anno 2003 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - Rubrica n. 23 - spese correnti - con la denominazione <<Contributi per iniziative in materia di fauna selvatica e flora spontanea>>, con riferimento al capitolo 2829 (1.1.152.2.08.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione <<Contributi a favore di Province, Comuni, altri enti pubblici ed associazioni culturali per la valorizzazione, la salvaguardia e la divulgazione delle conoscenze relative alla fauna minore e alla flora>> e con lo stanziamento complessivo di 52.000 euro, suddiviso in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
4. All'onere complessivo di 52.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni 2003 e 2004, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.