Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.

CAPO XI

Interventi per il tempo libero

Art. 25

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008

Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

Art. 26

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

Art. 27

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

Art. 28

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014