Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Testo unico in materia di sport.
Art. 26
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014