Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014