Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.

Art. 24 quater

(Attività di prevenzione)

(1)(2)

1. Nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:

a) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere tra i giovani le life skills ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi;

b) iniziative e campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti e sulla normativa antidoping;

c) attività di ricerca e studio in ambito sportivo.

2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali e degli enti di promozione sportiva.

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009

Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera o), L. R. 15/2014

Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.