Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.

Art. 13

(Contributi annui a enti di promozione sportiva)

(1)(2)(3)(4)

1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.

Note:

Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 15/2009

Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.