Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
CAPO VI
 Interventi per la tutela del talento sportivo
Art. 16
1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.
3. Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non puņ superare il 30 per cento del contributo totale.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 8, lettera g), L. R. 18/2011
3 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 30, lettera e), L. R. 22/2010
3 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.