Art. 14
(Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI un finanziamento annuo destinato alla Scuola regionale dello sport, con sede operativa nel Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola stessa per la formazione e l'aggiornamento, effettuato in collaborazione con la Facoltā di Scienze motorie dell'Universitā degli studi di Udine, dei dirigenti e degli operatori delle associazioni e societā sportive, aventi sede operativa nella regione, dei comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e altre istituzioni sportive operanti nel territorio regionale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 15
( ABROGATO )
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.