Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Testo unico in materia di sport.
CAPO IV
 Manifestazioni sportive e attività sportiva amatoriale
Art. 11
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.
4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008
3Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2009
4Articolo sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 24/2009
5Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010
6Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera e), L. R. 27/2012
7Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 5/2013
8Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 5, comma 23, L. R. 5/2013
9Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013
10Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera f), L. R. 23/2013
11Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 6/2014
12Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 12
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2004
3Articolo sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 1 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
5Comma 1 bis aggiunto da art. 170, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
6Parole sostituite al comma 6 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 17/2010
7Comma 4 sostituito da art. 6, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010
8Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 30, lettera d), L. R. 22/2010
9Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
10Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 1), L. R. 27/2012
11Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 47, lettera f), numero 2), L. R. 27/2012
12Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 3), L. R. 27/2012
13Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 4), L. R. 27/2012
14Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
15Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
16Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2013
17Parole sostituite al comma 1 ter da art. 6, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 6/2013
18Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 6/2013
19Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 6/2013
20Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
21Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
22Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
23Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
24Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
25Comma 1 sostituito da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26Comma 2 abrogato da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27Comma 3 sostituito da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
28Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 7, lettera e), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29Parole soppresse al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
30Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 13
1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 15/2009
3Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.