Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
CAPO XIII
 Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese, controlli e aiuti di Stato
Art. 30
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3 Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 17/2016
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 62, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019