Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
CAPO XI
 Interventi per il tempo libero
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008
3 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014