Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Testo unico in materia di sport.
CAPO X
 Interventi per la tutela dell'attivitą sportiva e motoria
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 23
2. I gestori di attivitą sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietą, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
4. Il direttore tecnico č tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.
5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attivitą motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attivitą sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attivitą siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 15/2006
3Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 15/2009
4Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 15/2009
5Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 15/2009
6Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 15/2009
7Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 15/2009
8Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 15/2009
9Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.