Art. 6 quinquies
2. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile, il contributo o l'incentivo è rideterminato secondo le modalità previste dal bando di finanziamento.
3. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente. È data facoltà alla Giunta regionale di prevedere, all'interno dei bandi di finanziamento, termini perentori di rendicontazione.
4.
In attuazione dei commi 1, 2 e 3, i bandi emessi ai senso dell'articolo 6 definiscono:
a) la disciplina dei termini di rendicontazione;
b) le modalità e la documentazione necessaria alla rendicontazione dei contributi e degli incentivi;
c) le modalità e le condizioni rilevanti al fine della rideterminazione dei contributi e degli incentivi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera d), L. R. 31/2017