Art. 6 quater
(Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali e promozione interventi in materia di impiantistica sportiva)
1. Al fine di promuovere gli investimenti in materia di impiantistica sportiva, di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, nonché per l'attuazione delle finalità del presente Capo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a operare in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono individuate le attività da svolgere e le risorse per il finanziamento delle stesse.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014
2Articolo sostituito da art. 6, comma 58, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.