Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Art. 6
1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi.
2. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. In deroga all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, nei casi di cui alla lettera a) del comma 3, il bando di finanziamento può prevedere la presentazione di una dichiarazione contenente i termini presunti di inizio e fine lavori in luogo del cronoprogramma.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera d), L. R. 18/2011
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera b), L. R. 27/2012
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera g), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
5 Articolo sostituito da art. 7, comma 84, lettera c), L. R. 31/2017
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 37/2017