Art. 5
(Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ad associazioni e societā sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo.
1 bis. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse le associazioni e societā sportive di cui al comma 1, proprietarie degli impianti sportivi o munite di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature medesime sugli impianti sportivi di proprietā di enti pubblici.
1 ter.
Le modalitā di erogazione degli incentivi di cui al comma 1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:
a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento;
b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento;
c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal bando di finanziamento.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011
4Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera e), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
5Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
6Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
7Comma 2 abrogato da art. 7, comma 84, lettera b), numero 2), L. R. 31/2017
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 56, comma 1, L. R. 6/2019