Art. 34
(Decorrenza dell'efficacia)
1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004.
1 bis. Agli interventi gią assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 12/2003