Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Art. 29
1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2o e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005
4 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 6, comma 30, lettera g), L. R. 22/2010
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 6, comma 47, lettera h), L. R. 27/2012
6 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2020