Art. 21
(Contributi annui per i Centri universitari sportivi)
1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Universitą degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attivitą sportive dagli stessi svolte.
2.
Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilitą, di:
a) relazione illustrativa delle attivitą programmate per l'anno in cui č presentata la domanda;
b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.
3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalitą e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.