Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Art. 2
1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.
2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attivitą sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Universitą, Corso di laurea in Scienze motorie.
3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 165, L. R. 1/2007
3 Articolo sostituito da art. 13, comma 20, L. R. 17/2008
4 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 89, lettera a), L. R. 23/2013
5 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 89, lettera b), L. R. 23/2013
6 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 5, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.