1.
Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) sport: qualsiasi forma di attivitą fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitivitą nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;
b) disciplina sportiva: attivitą, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;
c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o pił competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;
d)
impianto sportivo: struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attivitą sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:
1) spazi per attivitą sportiva;
2) servizi di supporto;
3) impianti tecnici;
4) spazi per il pubblico;
e) attivitą motoria: attivitą fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attivitą terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.