Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Art. 18 bis
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.
5. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera e), L. R. 31/2017