Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Art. 18
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilitā o disagio.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non č richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).
4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2007
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera g), L. R. 27/2012
4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 36, L. R. 5/2013
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013
9 Comma 2 interpretato da art. 18, comma 2, L. R. 6/2014
10 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.