Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Testo unico in materia di sport.
Art. 16
1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.
3. Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 8, lettera g), L. R. 18/2011
3Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.