Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Testo unico in materia di sport.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.