Art. 1
1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attivitā motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2.
La Regione, conformemente alla finalitā di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) diffusione dell'attivitā motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di etā e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali;
b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale;
c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali;
d) valorizzazione del talento sportivo;
e) sostegno dell'attivitā degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro;
f) promozione dell'attivitā motoria e sportiva delle persone con disabilitā;
g) promozione dell'attivitā motoria e sportiva degli istituti scolastici;
h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona;
i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilitā da parte dei cittadini.
3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso č escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.