Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006
2 Capo X bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 15/2009 . Capo aggiunto prima dell'art. 24.
3 Articolo 24 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
4 Articolo 24 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
5 Articolo 24 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
6 Articolo 24 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
7 Articolo 24 sexies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
8 Articolo 24 septies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
9 Articolo 24 octies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
10 Articolo 24 nonies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
11 Articolo 3 bis aggiunto da art. 170, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
12 Articolo 5 bis aggiunto da art. 11, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011
13 Articolo 6 bis aggiunto da art. 11, comma 8, lettera e), L. R. 18/2011
14 Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da comma 3, lettere a), d), e), f), g) e commi 8 e 10 dell'art. 6 L.R. 14/2012.
15 Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da articoli 308 e 309 L.R. 26/2012.
16 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 27/2012
17 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 5, L. R. 27/2012
18 Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da art. 6, comma 222, lettere c), d), g), h), i), l), m), n), o), della L.R. 27/2012.
19 Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da art. 5, comma 51, L.R. 5/2013.
20 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 75, L. R. 5/2013
21 Capo XI abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
22 Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da art. 6, comma 28, L.R. 15/2014.
23 Articolo 6 ter aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
24 Sostituita la rubrica del Capo II da art. 6, comma 33, lettera a), L. R. 15/2014
25 Articolo 6 quater aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014
26 Sostituita la rubrica del Capo X bis da art. 6, comma 33, lettera k), L. R. 15/2014
27 Autorizzata la conferma di contributi concessi ai sensi della presente legge da art. 6, commi 107, 110 e 114, L.R. 27/2014.
28 Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
29 Articolo 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
30 Sostituita la rubrica del Capo IV da art. 5, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
31 Sostituita la rubrica del Capo VII da art. 11, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
32 Sostituita la rubrica del Capo XII da art. 17, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
33 Sostituita la rubrica del Capo XIII da art. 19, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
34 Articolo 6 quinquies aggiunto da art. 7, comma 84, lettera d), L. R. 31/2017
35 Articolo 18 bis aggiunto da art. 7, comma 84, lettera e), L. R. 31/2017
36 Articolo 1 .1 aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 13/2020
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1 bis
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;
b) disciplina sportiva: attività, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;
c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;
e) attività motoria: attività fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attività terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;
f) associazione e società sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
(2)
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 54, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 2
1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.
2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attività sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Università, Corso di laurea in Scienze motorie.
3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 165, L. R. 1/2007
3 Articolo sostituito da art. 13, comma 20, L. R. 17/2008
4 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 89, lettera a), L. R. 23/2013
5 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 89, lettera b), L. R. 23/2013
6 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 5, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 2 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO II
 Interventi per l'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature
Art. 3
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 263, L. R. 1/2005
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 95, L. R. 2/2006
4 Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 6, L. R. 30/2007
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 12, L. R. 17/2008
7 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 9, L. R. 12/2009
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 24/2009
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
10 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010
12 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 11/2011
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 14/2012
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 6, L. R. 14/2012
15 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera a), L. R. 27/2012
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 5/2013
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 32, L. R. 5/2013
18 Comma 1 interpretato da art. 5, comma 35, L. R. 5/2013
19 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera b), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
20 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 35, L. R. 15/2014
21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 22, L. R. 27/2014 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 118, L. R. 27/2014 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 37, L. R. 27/2014
24 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 25/2015
25 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 1, L. R. 25/2015
26 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 25/2015
27 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 25/2015
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 24, L. R. 33/2015 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
29 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 27, L. R. 33/2015 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
30 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 18, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
31 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
32 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 24, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 27, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
34 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 33, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
35 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 36, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
36 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 39, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
37 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 45, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
38 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016
39 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 1), L. R. 31/2017
40 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 2), L. R. 31/2017
41 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 3), L. R. 31/2017
42 Comma 1 interpretato da art. 1, comma 8, L. R. 12/2018
Art. 3 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 170, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 15/2014
Art. 4
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2011
3 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 11/2011
4 Vedi la disciplina transitoria della lettera c bis) del comma 1, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
5 Vedi la disciplina transitoria della lettera b bis) del comma 2, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
6 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera d), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 20/2015
8 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 20/2015
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 85, L. R. 25/2016
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 9, L. R. 12/2018 . La disposizione trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, come disposto dall'art. 1, c. 10 della medesima L.R. 12/2018.
11 Comma 2 bis abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 6/2019 . La disposizione continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019.
Art. 5
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera e), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
7 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 84, lettera b), numero 2), L. R. 31/2017
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 56, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 5 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 10, L. R. 18/2011
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012
4 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
5 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera f), L. R. 15/2014
Art. 6
1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi.
2. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. In deroga all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, nei casi di cui alla lettera a) del comma 3, il bando di finanziamento può prevedere la presentazione di una dichiarazione contenente i termini presunti di inizio e fine lavori in luogo del cronoprogramma.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera d), L. R. 18/2011
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera b), L. R. 27/2012
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera g), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
5 Articolo sostituito da art. 7, comma 84, lettera c), L. R. 31/2017
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 37/2017
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 8, lettera e), L. R. 18/2011
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 11, L. R. 18/2011
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 47, lettera c), L. R. 27/2012
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera d), L. R. 27/2012
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 31, L. R. 5/2013
6 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
7 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera h), L. R. 15/2014
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2004
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 24/2009
4 Articolo abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera j), L. R. 15/2014
CAPO III
 Interventi per la straordinaria manutenzione dell'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
CAPO IV
 Manifestazioni sportive e attività sportiva amatoriale
Art. 11
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.
4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2009
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 24/2009
5 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010
6 Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera e), L. R. 27/2012
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 5/2013
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 5, comma 23, L. R. 5/2013
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013
10 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera f), L. R. 23/2013
11 Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 6/2014
12 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 12
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2004
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 24/2009
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 170, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 17/2010
7 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 30, lettera d), L. R. 22/2010
9 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 1), L. R. 27/2012
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 47, lettera f), numero 2), L. R. 27/2012
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 3), L. R. 27/2012
13 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 4), L. R. 27/2012
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
15 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
16 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2013
17 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 6, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 6/2013
18 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 6/2013
19 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 6/2013
20 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
21 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
22 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
23 Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
24 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
25 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
28 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 7, lettera e), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29 Parole soppresse al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
30 Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 13
1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 15/2009
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO VI
 Interventi per la tutela del talento sportivo
Art. 16
1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.
3. Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 8, lettera g), L. R. 18/2011
3 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 30, lettera e), L. R. 22/2010
3 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO VII
 Interventi a sostegno della pratica sportiva e dell’integrazione delle persone con disabilità
Art. 18
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).
4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2007
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera g), L. R. 27/2012
4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 36, L. R. 5/2013
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013
9 Comma 2 interpretato da art. 18, comma 2, L. R. 6/2014
10 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 18 bis
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.
5. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera e), L. R. 31/2017
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO VIII
 Interventi per l'informatizzazione dei servizi
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO IX
 Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico e universitario
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 90, L. R. 2/2006
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 92, L. R. 1/2007
3 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 30, lettera f), L. R. 22/2010
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 8, lettera h), L. R. 18/2011
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2012
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 2, L. R. 14/2012
9 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 2, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
12 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera aaa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
CAPO X
 Interventi per la tutela dell'attività sportiva e motoria
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 23
2. I gestori di attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
4. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.
5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 15/2006
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 15/2009
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 15/2009
5 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 15/2009
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 15/2009
7 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 15/2009
8 Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 15/2009
9 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
CAPO X bis
 Tutela della salute, contrasto al doping e attività di prevenzione
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 3, L. R. 15/2009
3 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera m), L. R. 15/2014
Art. 24 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
Art. 24 sexies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
Art. 24 septies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
Art. 24 octies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
Art. 24 novies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014
CAPO XI
 Interventi per il tempo libero
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008
3 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
CAPO XII
 Disposizioni di attuazione
Art. 29
1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2o e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005
4 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 6, comma 30, lettera g), L. R. 22/2010
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 6, comma 47, lettera h), L. R. 27/2012
6 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2020
CAPO XIII
 Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese, controlli e aiuti di Stato
Art. 30
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3 Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 17/2016
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 62, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
CAPO XIV
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 32
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno:
a) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per le medesime annualità derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);
b) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f);
c) per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 660.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori>> e con lo stanziamento complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f);
d) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi>> e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f);
e) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f);
f) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), d), j), l), n), t), u) e v), sono revocati:
I) i tre limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, autorizzati dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sul capitolo 6137 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e di 1.450.000 euro per l'anno 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2014 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;
III) il limite d'impegno decennale di 660.000 euro a decorrere dall'anno 2004, autorizzato dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6138 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.320.000 euro, suddivisi in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;
V) la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 103.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 47.000 euro relativi all'anno 2004 e per 150.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6167 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
3. Sono autorizzate le seguenti variazioni di spesa, in parte compensative, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, il cui stanziamento è elevato di complessivi 550.000 euro, suddivisi in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, in relazione alle autorizzazioni delle maggiori spese di cui alle lettere e), i) e j):
a) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6049 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);
b) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6051 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 3.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto II della lettera k);
c) per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6145 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero programmate dopo il 28 febbraio>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto III della lettera k);
d) per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6148 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello sport per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate>> e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto IV della lettera k);
e) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6041 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'organizzazione di manifestazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 400.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
f) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6158 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto V della lettera k);
g) per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6164 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);
h) per le finalità previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6166 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto VI della lettera k);
i) per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6048 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva>> e con lo stanziamento complessivo di 50.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
j) per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6159 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica>> e con lo stanziamento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
k) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), o), w), x), z) e bb) sono revocati:
I) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 1.057.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 443.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6053 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
II) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 1.135.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 365.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6080 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 alla funzione - obiettivo n. 9 - programma 9.8 - Rubrica n. 44 - spese correnti - con la denominazione <<Spese dirette nel settore dello sport e del tempo libero>>, con riferimento al capitolo 6147 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 360.000 euro, suddiviso in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
5. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6273 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 90.000 euro, suddiviso in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
7. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:
a) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6149 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica dell'atletica leggera>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera c);
b) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6157 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica di discipline sportive individuali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera c);
8. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.328 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:
a) per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6163 (2.1.239.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi di supporto alle società e associazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
9. Al maggior onere complessivo di 1.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3, lettere e), i) e j), e ai commi 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del precitato bilancio - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 30 del prospetto D/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 6, L. R. 14/2003
Art. 33
1. Sono abrogate in particolare:
a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive);
e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980);
g) l'articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
l) l'articolo 58 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
p) l'articolo 31 (Iniziative speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);
s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.