Art. 11
(Contributi per manifestazioni sportive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.
4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2009
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 24/2009
5 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010
6 Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera e), L. R. 27/2012
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 5/2013
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 5, comma 23, L. R. 5/2013
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013
10 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera f), L. R. 23/2013
11 Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 6/2014
12 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
13 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 12
(Contributi per eventi sportivi eccezionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
3. Per evento sportivo eccezionale si intende la manifestazione sportiva di interesse internazionale assegnata dalla Federazione sportiva nazionale dalle discipline sportive associate o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze eccezionali, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11 e che si svolga sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Il contributo è concesso a seguito di valutazione dell'istanza condotta sulla base dei criteri e modalità previsti per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11. Ai fini dell’assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2004
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 24/2009
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 170, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 17/2010
7 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 30, lettera d), L. R. 22/2010
9 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 1), L. R. 27/2012
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 47, lettera f), numero 2), L. R. 27/2012
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 3), L. R. 27/2012
13 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 4), L. R. 27/2012
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
15 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
16 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2013
17 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 6, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 6/2013
18 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 6/2013
19 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 6/2013
20 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
21 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
22 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
23 Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
24 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
25 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
28 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 7, lettera e), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29 Parole soppresse al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
30 Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 13
(Contributi annui a enti di promozione sportiva)
1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 15/2009
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.